È stata emanata e pubblicata l’ordinanza 208 del 29/12/2022 con cui il Sindaco di Roma Capitale impone “Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici per il periodo dal 31 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023.”
“Dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2022 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2023, nel territorio di Roma Capitale, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all’articolo 4 del D.Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:
1. il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all’allegato I, punto 5, lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’articolo 57 TULPS;
3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
L’inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi dell’articolo 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata. dalla notificazione degli estremi della violazione. Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Capitolino online, è trasmesso alla Prefettura di Roma, alle Forze di Polizia dello Stato, al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale nonché ai Municipi. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.”